Il reato di violenza privata.
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L’art. 6 del Codice Deontologico Forense sancisce il dovere di lealtà e correttezza.
Il dovere di lealtà è diverso da quello di probità, di cui all’art. 5 del Codice Deontologico Forense. Infatti, mentre il dovere di probità concerne l’attività dell’avvocato in generale, il dovere di lealtà riguarda invece e più specificamente l’esercizio dell’attività processuale.
Le norme di riferimento in ordine ai doveri di lealtà e correttezza sono:
– l’art. 12 della legge professionale forense, laddove viene enunciata la formula del giuramento che deve essere prestata dall’avvocato all’inizio della professione;
– l’art. 88 c.p.c. il quale statuisce che “le parti ed i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”;
– l’art. 96 c.p.c. che, sia pur riferendosi personalmente alla parte, e non al difensore, contempla la responsabilità aggravata, ossia il risarcimento per danni, per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
– l’art. 105, co. 4, c.p.p., il quale dispone che l’autorità giudiziaria debba riferire al Consiglio dell’ordine ogni fatto che costituisca violazione da parte del difensore nel procedimento dei doveri di “lealtà e probità”;
– l’art. 22 del Codice Deontologico Forense che impone all’avvocato un comportamento ispirato a correttezza e lealtà nei confronti dei colleghi.
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